Legge 68
La Legge 68/99 definisce il “collocamento mirato”, come l’insieme di servizi che favoriscono l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità e delle categorie protette.
Il sistema favorisce l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, una mirata compatibilità tra il lavoratore e la mansione lavorativa e offre la possibilità per i datori di lavoro di considerare i lavoratori disabili risorse produttive e non un solo obbligo occupazionale.
Chi è soggetto all’obbligo?
I datori di lavoro pubblici e privati che rientrano nelle seguenti classi dimensionali sono obbligati ad assumere personale con disabilità in misura variabile secondo il numero totale dei dipendenti:
- Da 15 a 35 dipendenti computabili -> 1 persona disabile
- Da 36 a 50 dipendenti computabili -> 2 persone disabili
- Oltre 50 dipendenti computabili -> 7% della base computo persone disabili + 1% della base computo persone ex art. 18
Cosa fare per assolvere l’obbligo?
Ogni anno l’azienda deve presentare al Servizio per l’Occupazione dei disabili il Prospetto Informativo. In base alle proprie caratteristiche e alla situazione aziendale, è possibile attivare le seguenti azioni:
- Stipulare una convenzione di inserimento lavorativo ex art 11 l. 68/99
- Stipulare con una cooperativa sociale di tipo B una convenzione ex art 14 dlgs. 276/03
- Fare richiesta online di Nulla Osta nominativo
- Fare richiesta online di Computo
- Fare richiesta online di Richiesta di esonero parziale
- Fare richiesta online di sospensione dagli obblighi