Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)
La Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) è la modalità prevista dalla legge per acquisire lo stato di disoccupazione. Con il rilascio della DID la persona dichiara di essere disoccupata, immediatamente disponibile allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione ad iniziative per la ricerca attiva del lavoro ed effettua la cosiddetta Iscrizione al Centro Per l’Impiego.
Dalla data di rilascio della DID la persona acquisisce lo stato di disoccupazione, successivamente confermato con la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (PSP).
Ai sensi dell’art. 4, comma 15-quater del D.L. 4/2019 (introdotto in fase di conversione – L. 26/2019), oltre a coloro che sono privi d’impiego, si considerano disoccupati anche coloro che abbiano in corso un’attività di lavoro il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986:
• pari o inferiore a € 8.500 nel caso di lavoro subordinato e/o parasubordinato;
• pari o inferiore a € 5.500 per il lavoro autonomo.
Anche tali lavoratori possono, pertanto, rilasciare la DID.
- sul portale SIUL, utilizzando la propria Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) o Tessera Sanitaria Carta Regionale dei Servizi (TS-CRS) e relativo PIN o tramite modalità di autenticazione SPID.
- sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, utilizzando la TS-CNS/CRS, o l'autenticazione SPID.
Se sei richiedente o percettore di indennità di disoccupazione, sei tenuto a contattare il CPI entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della DID, per confermare lo stato di disoccupazione, e avrai 30 giorni per la sottoscrizione del PSP; in mancanza, sarà il CPI a convocarti.