La Legge 68/99 definisce il “collocamento mirato”, come l’insieme di servizi che favoriscono l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità e delle categorie protette.
Il sistema favorisce l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, una mirata compatibilità tra il lavoratore e la mansione lavorativa e offre la possibilità per i datori di lavoro di considerare i lavoratori disabili risorse produttive e non un solo obbligo occupazionale.
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Chi è soggetto all’obbligo?
I datori di lavoro pubblici e privati che rientrano nelle seguenti classi dimensionali sono obbligati ad assumere personale con disabilità in misura variabile secondo il numero totale dei dipendenti:
- Da 15 a 35 dipendenti computabili -> 1 persona disabile
- Da 36 a 50 dipendenti computabili -> 2 persone disabili
- Oltre 50 dipendenti computabili -> 7% della base computo persone disabili + 1% della base computo persone ex art. 18
Cosa fare per assolvere l’obbligo?
Ogni anno l’azienda deve presentare al Servizio per l’Occupazione dei disabili il Prospetto Informativo. In base alle proprie caratteristiche e alla situazione aziendale, è possibile attivare le seguenti azioni:
- Stipulare una convenzione di inserimento lavorativo ex art 11 l. 68/99
- Stipulare con una cooperativa sociale di tipo B una convenzione ex art 14 dlgs. 276/03
- Fare richiesta online di Nulla Osta nominativo
- Fare richiesta online di Computo
- Fare richiesta online di Richiesta di esonero parziale
- Fare richiesta online di sospensione dagli obblighi
Istruzioni
Come formalizzare l’assunzione di una persona disabile?
Compila online la richiesta di nulla-osta sul portale Sintesi e inviala al Servizio occupazione dei disabili; successivamente visiona il documento cliccando sull’apposito link che comparirà sopra la banda arancione quando la pratica verrà evasa dall’operatore.
Consulta il Manuale Richiesta di Nulla Osta.
Occorre però tenere presente che:
Il nulla osta precede sempre il modello UNIFICATO LAV qualunque sia la modalità di assunzione concordata con il lavoratore.
Le assunzioni part-time sono valide come unità intera ai fini del collocamento obbligatorio se la prestazione lavorativa supera la metà dell’orario di lavoro settimanale (esempio: 40 ore settimanali, il part-time deve essere almeno di 21 ore)
Nel caso l’azienda abbia tra i 15 e i 35 dipendenti è possibile computare il lavoratore disabile a prescindere dall’orario di lavoro svolto se la percentuale di invalidità è almeno pari al 51%.
Sei un’azienda o un ente pubblico con lavoratori divenuti invalidi dopo l’assunzione, per cause non imputabili al datore di lavoro?
Se la percentuale di invalidità è almeno del 60% per invalidità civile e del 34% per infortunio/malattia professionale puoi considerarli nella parte di quota obbligatoria di assunzioni disabili.
Per farlo devi:
- Chiedere al lavoratore il verbale di invalidità in copia conforme all’originale
- Compilare online la richiesta di computo allegando la documentazione indicata
Consulta il Manuale Richiesta di Computo.
Poiché il verbale di invalidità è un documento tutelato dalla Legge sulla Privacy, il lavoratore può rifiutarsi di consegnarlo. In questo caso non potrà essere compreso nella parte di quota riservata a personale disabile.
Se la tua azienda ha da 15 a 35 dipendenti puoi chiedere il computo anche se il lavoratore ha una percentuale di invalidità superiore al 50% a prescindere dall’orario di lavoro svolto e ottenere il riconoscimento come quota intera anziché come frazione di unità come avviene normalmente.
In ogni caso, se per mero errore un lavoratore che appartiene alle categorie protette viene assunto al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio, è possibile sanare la situazione facendo richiesta di computo.
In questo caso i requisiti per ottenere il computo sono i seguenti:
il lavoratore deve avere una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%;
o una disabilità intellettiva o psichica con riduzione superiore al 45%;
o , in caso di disabilità causata da infortunio/malattia professionale, superiore al 33%.
Procedura per la richiesta di computo di lavoratori disabili in somministrazione
(ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 art. 34 comma 3)
La richiesta di computo va effettuata dall'azienda utilizzatrice, utilizzando il Portale Sintesi.
La tipologia di computo da chiedere è “altro”; nelle note va inserita la dicitura “il computo viene chiesto ai sensi dell'art 34 D.Lgs. n. 81/2015; se il lavoratore per il quale si chiede il computo è già iscritto alle liste del collocamento obbligatorio non è necessario allegare altra documentazione; se il lavoratore non risulta iscritto, alla richiesta deve essere allegato il verbale di invalidità rilasciato dall'ASL, dal quale deve risultare il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 68/99. Una volta inviata la richiesta l'ufficio prenderà in carico la richiesta e darà evasione concedendo/rifiutando il computo.
Quando l’attività lavorativa di un’azienda con più di 35 dipendenti è particolarmente faticosa, pericolosa o altamente specializzata, l’azienda può chiedere di essere esonerata dall’obbligo di assumere una parte di persone disabili.
La richiesta, per le sedi operative dislocate sul territorio della Provincia di Como, va inoltrata online tramite il Portale Sintesi.
Consulta il Manuale Richiesta di Esonero.
Se l’azienda ha più sedi dislocate sul territorio nazionale, presenterà la domanda di esonero all'Ente dove ha la sede legale che trasmette i documenti agli Enti di competenza.
Se la tua azienda ha in corso le sottoelencate procedure di crisi è sospesa dagli obblighi di assunzione di cui alla Legge 68/99 (disabili e ex art 18 l. 68/99):
- Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
- Contratto di solidarietà
- Cassa Integrazione Guadagni in deroga
- Fondo Esuberi (per il settore Credito)
- Mobilità
- Licenziamento collettivo
- Amministrazione controllata
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria non sospende gli obblighi
Come si ottiene la sospensione?
La richiesta va fatta al Servizio provinciale della sede legale dell’azienda (anche se la procedura riguarda più province).
Per la Provincia di Como la richiesta va fatta online sul Portale Sintesi, allegando una copia degli accordi sindacali e/o ministeriali/regionali.
Caratteristiche della sospensione
La sospensione permane per la durata della situazione di crisi formalizzata nei rispettivi accordi.
Per la procedura di mobilità che si è conclusa con almeno 5 licenziamenti gli obblighi sono sospesi per ulteriori 6 mesi dalla data dell’ultimo licenziamento (diritto di precedenza).
La procedura di mobilità o di licenziamento collettivo, aperta su una qualsiasi sede Provinciale dell’azienda, sospende gli obblighi del collocamento obbligatorio a livello nazionale; viceversa le altre situazioni di crisi sospendono solo per il singolo ambito provinciale in cui si trova l’unità produttiva interessata dalla procedura stessa e la sospensione opera in misura proporzionale al numero di lavoratori coinvolti dalla crisi.
Se è stata dichiarata la situazione di crisi aziendale ma mancano gli accordi sindacali conclusivi è possibile, in attesa della formalizzazione degli accordi stessi, autorizzare la sospensione per 3 mesi rinnovabili per una sola volta.
Convenzione articolo 11
La convenzione è un contratto che Enti pubblici, Aziende private e Gruppi di imprese possono stipulare con la Provincia di Como quando devono assumere lavoratori con disabilità, come stabilito dalla legge.
Convenzione articolo 14
Il datore di lavoro privato per adempiere all’obbligo di cui alla Legge 68/99 può affidare una commessa di lavoro a cooperative sociali di tipo B (cooperative che svolgono attività produttive e di servizio dedicate all’integrazione lavorativa delle persone svantaggiate, tra cui sono compresi anche i disabili).
La cooperativa assume uno o più lavoratori disabili, che possono essere computati nella quota d’obbligo dell’azienda. In questo modo - attraverso la stipula di una convenzione firmata dall’azienda, dalla cooperativa e Provincia - è possibile coprire l’obbligo di assunzione di persone con disabilità nei limiti del 20% della scopertura complessiva.
Attraverso questa modalità l’azienda adempie agli obblighi di legge anche se il rapporto di lavoro si instaura in via diretta con la Cooperativa, a condizione che sia l’azienda e sia la Cooperativa siano associate alle centrali cooperative e alle associazioni di categoria firmatarie dell’accordo del 22 ottobre 2004, confermato da un successivo accordo del 23 aprile 2010.
Come disposto dal decreto legge n.137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.176 del 18/12/2020, anche le imprese sociali di cui al d.lgs. n.112 del 3/7/2017 rientrano a pieno titolo tra i possibili soggetti firmatari delle convenzioni ex art.14.
La Richiesta di convenzione può essere inoltrata scrivendo all’indirizzo mail promotore68@provincia.como.it. Dopo l’analisi della storia Aziendale pregressa rispetto alla Legge 68/99, all’Azienda verrà proposto un incontro al fine di valutare le tempistiche e le finalità del convenzionamento.
Se la tua azienda partecipa a bandi per appalti pubblici o ha rapporti di convenzione o di concessione con Amministrazioni Pubbliche, il legale rappresentante deve dichiarare di avere adempiuto agli obblighi di legge per il collocamento obbligatorio, o di non essere soggetto agli obblighi.
La richiesta di verifica di Ottemperanza agli obblighi Legge 68/99 per le Aziende con sede legale sul territorio della Provincia di Como va inoltrata online tramite il Portale Sintesi.
Assistenza
Per inviare richieste di nulla osta, computo, esonero ecc. è necessario registrarsi sul portale Sintesi della Provincia, per informazioni relative alla registrazione/accesso o domande di carattere tecnico riguardanti Sintesi, contattare il servizio di assistenza portale a i seguenti recapiti:
assistenzaportale@provincia.como.it
Per informazioni relative all'invio e all'evasione di domande di nulla osta, computo, esonero ecc, per domande di carattere normativo o amministrativo, contattare il collocamento mirato ai seguenti recapiti: