Il CPI a cui rivolgersi è quello territorialmente competente per domicilio, anche se per i beneficiari di ADI/SFL la competenza è basata sulla residenza, similmente a quanto avviene per i percettori di NASPI (sede territoriale dell’INPS).
Dovrai contattare l’operatore del nuovo CPI di competenza, il quale farà formale richiesta di trasferimento al vecchio CPI: il passaggio di consegne, infatti, va attuato tra uffici amministrativi. In alternativa, il nuovo CPI potrà assumere la titolarità dell’utente direttamente dal SIUL, avvertendo il vecchio CPI, dell’avvenuto trasferimento.
Se hai presentato NASPI o DIS-COLL, devi presentarti (previo appuntamento) entro 15 giorni al CPI competente per domicilio, per confermare la DID (Dichiarazione Immediata Disponibilità) o inviare richiesta online tramite mail o app.
Se non hai presentato domanda NASPI o DIS-COLL, dovrai recarti tramite appuntamento o fare richiesta online, al CPI competente per domicilio per rilascio DID.
In entrambi i casi, dopo il rilascio o la conferma della DID, dovrai stipulare, il PSP (Patto di Servizio Personalizzato), così da avviare uno specifico percorso di politica attiva.
È una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46 DPR 445/2000), con cui l’utente autocertifica – ai fini della DID intermediata, ossia richiesta della DID resa online dal cittadino per il tramite dell’operatore CPI - i suoi dati personali e quelli relativi al suo percorso di studio e professionale, indispensabili per la profilazione.
Il PSP, ossia il Patto di Servizio Personalizzato, è un adempimento – obbligatorio ai sensi dell’art. 20 co. 1 d.lgs. 150/2015 – utile a confermare la DID già presentata e necessario per poter partecipare alle misure di politica attiva del lavoro: si tratta di un accordo che l’utente sottoscrive con i servizi per l’impiego, e in base al quale, affiancato da un tutor/responsabile delle attività, si impegna a compiere atti di ricerca attiva ed a partecipare a una serie di misure di politica attiva, al fine ultimo di trovare un’occupazione confacente al suo profilo personale di occupabilità risultante dalla profilazione. Il PSP infatti definisce nel dettaglio lo specifico percorso di politica attiva – anche solo di formazione o riqualificazione professionale – a cui è opportuno essere avviati.
In Lombardia è possibile stipulare il PSP presso il CPI ma anche presso un operatore del mercato del lavoro (ente o agenzia) accreditato.
Sì, gli utenti extracomunitari (ossia provenienti da Paesi extra UE) possono accedere al mercato del lavoro italiano, purché in possesso di un permesso o titolo di soggiorno che – in base alla motivazione del rilascio – consenta lo svolgimento di un’attività lavorativa.
Se il permesso è scaduto da non più di 60 giorni, è comunque efficace ai fini dell’iscrizione al CPI, della DID e del PSP; altrimenti no, bisogna attenderne il rinnovo. Per prassi, in caso di valida proroga del suddetto permesso, potrai iscriverti al CPI entro il termine massimo di un anno dalla richiesta di proroga.
Se sei richiedente o percettore di indennità di disoccupazione, sei tenuto a contattare il CPI entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della DID, per confermare lo stato di disoccupazione, e avrai 30 giorni per la sottoscrizione del PSP; in mancanza, sarà il CPI a convocarti.
La richiesta di indennità di disoccupazione NASPI/DISCOLL presentata all’INPS equivale alla presentazione della DID: in tal caso, dunque, non si deve rilasciare una nuova Dichiarazione, ma sarai tenuto semplicemente a contattare il CPI entro i 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, prendendo appuntamento o facendo richiesta online per confermare la DID, verrai poi convocato dal CPI per stipulare il PSP.
La NASPI è l’indennità di disoccupazione spettante ai lavoratori subordinati in genere, per tutti gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro; sono a priori escluse dal beneficio alcune categorie di lavoratori, tra cui in particolare dipendenti pubblici a tempo indeterminato ed operai agricoli a tempo determinato (per i quali ultimi è prevista indennità ad hoc).
Per avere diritto alla percezione del sussidio, occorre presentare in primo luogo il requisito soggettivo dello stato di disoccupazione, cioè l’aver perso involontariamente il lavoro, essendo pertanto generalmente esclusi dall’indennità i lavoratori in caso di risoluzione consensuale del rapporto e di dimissioni (fatte salve le dimissioni per giusta causa e quelle presentate nel periodo tutelato di maternità, nei quali casi la NASPI spetta comunque); in secondo luogo deve sussistere il requisito oggettivo dato da almeno 13 settimane di contributi obbligatori accumulati nei quattro anni antecedenti l’evento di disoccupazione, mentre dal 1 gennaio 2022 non è più necessario aver totalizzato almeno 30 giorni di lavoro effettivo nell’anno precedente.
Il sussidio NASPI viene erogato dall’INPS – in presenza dei requisiti suddetti – necessariamente su domanda del lavoratore, che dev’essere presentata all’INPS stesso esclusivamente in via telematica ed entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno successivo all’evento di cessazione, la NASPI spetta proprio dall’ottavo giorno, mentre spetta dal giorno successivo alla presentazione della domanda se questa interviene dopo l’ottavo giorno (ma ovviamente entro il termine di 68 giorni).
La NASPI viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni e per un importo pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile degli ultimi quattro anni, importo che si riduce del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione (o dal primo giorno dell’ottavo mese in caso di beneficiario con almeno 55 anni di età).
La DIS-COLL è l’indennità di disoccupazione appositamente prevista (sempre dal d.lgs. 22/2015) a favore dei lavoratori coinvolti in collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.), che abbiano involontariamente perso il lavoro e siano al contempo privi di partita IVA, non pensionati ed iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS.
Lo stato di disoccupazione del richiedente è quindi uno dei requisiti fondamentali per poter accedere al beneficio, oltre ad almeno un mese di contribuzione obbligatoria nell’anno precedente l’evento di cessazione del rapporto di lavoro (si considera a tal fine il periodo compreso tra il 1 gennaio dell’anno antecedente e il giorno dell’evento di disoccupazione). Il sussidio viene erogato mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo utile, e comunque per un periodo massimo di 12 mesi.
Per il resto, sono applicabili pressoché le stesse norme proprie della NASPI: in particolare, anche la domanda di DIS-COLL equivale alla DID e l’eventuale inattività del beneficiario rispetto alle iniziative di politica attiva determinerebbe la decurtazione dell’indennità (in tutto o in parte) o, nei casi più gravi, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
N.B. Si decade dalla DIS-COLL anche in caso di rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato di breve durata, purché superiore a 5 giorni.
I lavoratori frontalieri (ossia soggetti che risiedono in Italia ma hanno lavorato in Svizzera) possono, a prescindere dalla loro nazionalità e purché ovviamente in possesso dei relativi requisiti, chiedere ed ottenere l’indennità di disoccupazione in Italia.
Valgono anche in tal caso le medesime regole della NASPI, con delle peculiarità a livello procedurale: dovrai farti rilasciare dalla Cassa Disoccupazione OCST due moduli, ossia l’Attestato del datore di lavoro internazionale ed il Trattamento di disoccupazione per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, da far compilare e timbrare al datore di lavoro e da presentare poi (appunto compilati) di nuovo alla Cassa Disoccupazione OCST, al fine di ottenere il modello PD U1, ovverosia il modulo europeo per il trattamento di disoccupazione; questa triplice documentazione dovrà infine essere presentata – direttamente o per il tramite di CAF o istituti di patronato – all’INPS, competente alla gestione dell’indennità di disoccupazione in Italia.
Tra i servizi erogati dal CPI vi è anche il rilascio di documenti amministrativi, segnatamente di certificati relativi alla situazione lavorativa di un soggetto. Quale che sia il documento in questione, il cittadino interessato può farne richiesta semplicemente via App – attraverso gli appositi pulsanti - o via mail, specificando appunto il tipo di documento necessario ed inviando l’apposito modulo richiesta documenti compilato e firmato, con allegata copia di un proprio documento di riconoscimento e del CF (gli extracomunitari, devono trasmettere il permesso di soggiorno e, se scaduto, anche copia della richiesta di rinnovo, richiesto nei termini di legge).
Verranno applicate sanzioni – da parte dell’INPS su segnalazione del CPI – che daranno luogo in un primo momento della decurtazione di una parte del beneficio economico e, successivamente, alla decadenza del beneficio economico, in questo caso, decade lo stato di disoccupazione e non è possibile per il soggetto effettuare una nuova registrazione al CPI prima che siano trascorsi due mesi.
Sì. L’utente può fruire della possibilità di assunzione nella PA ex art. 16 l. 56/1987, purché abbia assolto l’obbligo scolastico (essendo quindi in possesso almeno di licenza media), per i titoli di studio conseguiti all’estero l’utente deve richiedere l’equipollenza, sia maggiorenne e sia ovviamente in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego. Tale metodo di selezione vale infatti solo per quei profili e categorie per accedere ai quali basta possedere un titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo (in genere lavori inquadrati entro le categorie A e B), mentre per quelli restanti – riservati a diplomati e laureati – l’assunzione presso gli uffici pubblici può avvenire esclusivamente mediante concorso, ai sensi degli artt. 97 Cost. e 35 TUPI. Ai bandi per impieghi a tempo determinato possono partecipare esclusivamente soggetti disoccupati oppure occupati con reddito prospettico sotto-soglia, mentre ai bandi per posti a tempo indeterminato possono partecipare tutti.
La persona interessata alle selezioni ex art. 16 può consultare le varie selezioni aperte accedendo dall’apposito pulsante in APP o dal portale Sintesi – all’Area cittadino, per poi spuntare la voce Offerte di lavoro enti pubblici art. 16 dal menu a tendina che si apre sulla sinistra - o contattando telefonicamente il CPI. Una volta che siano state raccolte tutte le candidature, l’operatore CPI stilerà una graduatoria attribuendo a ciascun candidato un determinato punteggio totalizzato in base a tre criteri principali: età, eventuale anzianità di disoccupazione e carichi familiari (figli e altri familiari conviventi non occupati). I primi classificati verranno infine convocati dal CPI per essere avviati a selezione presso l’ente pubblico interessato. Generalmente viene convocato un numero di candidati pari al doppio dei posti messi a bando (es. per un posto da collaboratore scolastico saranno avviati a selezione i primi due in graduatoria, ossia un titolare ed una riserva).
Per sapere se risulti già iscritto al CPI potrai fare richiesta al CPI competente.
Per avere indicazioni esatte in merito alla conservazione o meno dello stato di disoccupazione, ti consigliamo di rivolgerti al tuo CPI di riferimento. Tieni comunque presente che: avendo totalizzato più di 180 giorni consecutivi di lavoro, l’utente decade dallo stato di disoccupazione, purché abbia lavorato da dipendente con reddito prospettico sopra soglia (8.174 euro annui per il lavoro subordinato e 5.500 euro per il lavoratore autonomo), sicché bisognerà effettuare una nuova DID e, se già presente una DID precedente ancora attiva, revocarla.
Se invece la prestazione lavorativa eseguita per più di 180 giorni consecutivi ha prodotto un reddito annuale prospettico pari o inferiore alla soglia, il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione, per cui in questo caso non occorre che renda una nuova DID, ma solo che riprenda i contatti con l’operatore CPI.
Se infine il rapporto di lavoro subordinato è durato meno di 180 giorni, allora lo stato di disoccupazione è sospeso se è stato prodotto reddito sopra-soglia, altrimenti non si ha sospensione ma conservazione della disoccupazione; in entrambi i casi il soggetto non dovrà rilasciare nuova DID.
N.B. “Il computo dei 180 giorni è riferito al singolo rapporto di lavoro”.
L’operatore CPI dovrà in questo caso revocare la tua precedente DID – se non già revocata – e farti rendere una nuova DID sulla base della profilazione, stipulando infine il PSP.
Le offerte di lavoro sono consultabili dall’app tramite l’apposito pulsante oppure accedendo al sito del settore lavoro e andando su Area cittadini - Offerte di lavoro. Per candidarsi ad una di queste offerte, bisogna inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email di riferimento che si trova scritto nell’annuncio.
Possono accedere alla misura di SFL singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Possono presentare domanda di SFL anche i componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi pur non essendo sottoposti agli obblighi previsti, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza.
Nel patto di attivazione digitale il beneficiario fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua, ai fini dell’attivazione al lavoro e della successiva sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione. Nel patto di attivazione digitale il beneficiario si impegna, altresì, a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato.
Sì. Le Regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
Il Supporto formazione lavoro viene riconosciuto per l’avvio delle attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro, orientamento specialistico, avviamento a formazione, supporto all’inserimento o reinserimento lavorativo, supporto all’autoimpiego nell’ambito di programmi di politiche attive del lavoro e quelle del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL). Tra le attività riconosciute è compresa l’iscrizione e la partecipazione a percorsi di istruzione di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione.
Il beneficio economico relativo al supporto per la formazione e il lavoro corrisponde a 350 euro mensili, erogati per la durata della partecipazione ai progetti e alle politiche attive del lavoro, per un massimo di 12 mesi.
L'interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso.
No. Il SFL non è compatibile con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.
L’Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e inclusione sociale e professionale rivolta a:
- nuclei con minorenni
- nuclei con persone con disabilità (allegato 3 al DPCM n. 159/2013)
- nuclei con persone anziane con almeno 60 anni
- nuclei con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
Il richiedente in possesso di un ISEE valido presenta telematicamente a INPS, direttamente sul portale dell’istituto nella sezione dedicata all’ADI, o con il supporto dei CAF o dei Patronati, la richiesta di Assegno di Inclusione. L’INPS informa il richiedente che per ricevere il beneficio economico deve effettuare l’iscrizione presso la nuova piattaforma digitale SIISL al fine di sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo, autorizzando espressamente la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai Centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro, agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 150/2015.
L’Assegno di Inclusione è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori periodi di dodici mesi ciascuno. Pertanto, se permangono le condizioni di bisogno, a partire dal mese successivo a quello della scadenza si può presentare una nuova domanda. Se sono rispettati i requisiti, dal mese successivo alla domanda il beneficio sarà erogato per ulteriori 12 mesi sulla stessa Carta di pagamento. La procedura di presentazione delle domande di rinnovo è la stessa utilizzata per le nuove domande. Anche il modulo da utilizzare è lo stesso.
Sì. L’Assegno di Inclusione è compatibile con il godimento della NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), della DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata) o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni, tuttavia, rilevano ai fini della misura, in quanto concorrono a determinare il reddito familiare secondo la disciplina sull’ISEE.
Nell’ambito dell’ADI è prevista per ogni nucleo familiare la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale. I singoli componenti tenuti agli obblighi che in esito alla analisi preliminare risulteranno attivabili al lavoro saranno indirizzati anche ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del Patto di servizio. Non è possibile, invece, indirizzare al Centro per l’impiego l’intero nucleo familiare.
Sono possibili soggiorni all’estero che non interrompano la continuità della residenza. La continuità della residenza si ritiene interrotta qualora vi sia stata una assenza dal territorio italiano per oltre 2 mesi o 4 mesi non continuativi negli ultimi 18 mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute. Resta fermo che il mancato rispetto degli impegni da parte dei componenti tenuti agli obblighi comporta la decadenza dalla misura.
La Carta consente di:
- effettuare acquisti di beni e servizi presso i POS degli esercizi commerciali in Italia convenzionati con il circuito Mastercard che rientrano nelle categorie di spesa previste dalla normativa di riferimento;
- effettuare prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza, nel caso di attribuzione di un’unica carta ADI, o di 100 euro nel caso la Carta ADI venga attribuita ai singoli maggiorenni;
- effettuare un bonifico mensile SEPA/Postagiro presso gli Uffici Postali per pagare la rata dell’affitto, in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell’intermediario che ha concesso il mutuo;
- pagare le utenze domestiche presso gli Uffici Postali (con bollettini o MAV postali). È inoltre possibile usufruire automaticamente delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.
È invece vietato l’utilizzo della Carta ADI all’estero e per gli acquisti on-line o mediante servizi di direct-marketing. L’uso della Carta ADI è inoltre inibito negli esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi non consentiti (tabacco, alcol, armi, ecc.).
La Carta ADI non può essere usata per gli acquisti all’estero, online o mediante servizi di direct marketing.
È vietato l’acquisto dei seguenti beni e servizi:
- giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;
- sigarette, anche elettroniche, e derivati del fumo;
- giochi pirotecnici;
- prodotti alcolici;
- armi;
- materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
- servizi finanziari e creditizi;
- servizi di trasferimento di denaro;
- servizi assicurativi;
- articoli di gioielleria;
- articoli di pellicceria;
Sono infine vietati:
- gli acquisti presso gallerie d’arte e affini;
- gli acquisti in club privati;
- l’acquisto, il noleggio e il leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali.
È in ogni caso inibito l’uso della Carta in esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi sopra elencati.