Ricerca di personale: decreto flussi

Chi intende assumere una persona non comunitaria residente all’estero deve compiere due passaggi:

  • presentare al centro per l’impiego competente, secondo le modalità indicate dal singolo centro per l’impiego, una richiesta di personale per verificare la disponibilità di lavoratori con le caratteristiche richieste;
  • richiedere il nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione.

Il centro per l’impiego istruisce la richiesta e la pubblicizza.

La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si intende compiuta in uno di questi casi:

  • ai sensi dell’art. 22, comma 2 bis TUI come modificato dal decreto legge n. 145/2024, se il Centro per l’Impiego di riferimento non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro, la preventiva verifica, si intende esperita con esito negativo (silenzio assenso).
  • Al contrario, nel caso in cui un lavoratore sia stato inviato per un colloquio, il datore di lavoro si impegna a comunicare al Centro per l’impiego l’esito della selezione e ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta.

In particolare, il datore di lavoro si impegna a comunicare, entro venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale (art. 9 comma 5 lett. c D.P.C.M. 27.09.2023):

la mancata presentazione senza giustificato motivo,

o, in alternativa

la non idoneità accertata ad esito dell’attività di selezione

del lavoratore inviato dal Centro per l’impiego, distinguendo in particolare il caso in cui l’inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale.

L’esito della verifica dovrà in ogni caso essere dichiarato dal datore di lavoro attraverso un’autocertificazione (All. 2 Circolare Interministeriale Decreto flussi 2025) che il datore stesso dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

Il datore di lavoro dovrà comunicare tempestivamente al centro per l’impiego:

  • l’esito del colloquio di selezione;
  • ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta;
  • che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si è presentato al colloquio di selezione, né ha fornito un motivo giustificato per l’assenza;
  • che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non è risultato idoneo al colloquio di selezione, oppure
  • che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego ha rifiutato la proposta contrattuale.