La nuova procedura di partecipazione alle selezioni art.16 L.56/87 prevede che le domande di adesione da parte degli utenti vengano presentate in forma esclusivamente telematica mediante la piattaforma regionale SIUL_ART16 all’indirizzo https://siul.servizirl.it accedendo alla sezione dedicata previa autenticazione a sistema per mezzo di:
- SPID: info → https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/
- Tessera Nazionale dei Servizi (TS.CNS): necessario lettore smartcard + PIN
- CIE (Carta d’Identità Elettronica)
Il sistema attribuisce a ciascun partecipante e per ciascuna candidatura un codice identificativo (ID domanda), che sarà utilizzato in luogo del nominativo in fase di pubblicazione degli atti relativi alla procedura.
Non sono ammesse le domande di candidatura presentate con modalità diverse da quella prescritta.
Sono ammesse a partecipare alla procedura le persone residenti/domiciliate sul territorio nazionale in possesso, alla data di presentazione della domanda di candidatura, nonché alla data di assunzione in servizio, dei seguenti requisiti generali di accesso al pubblico impiego:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001. I soggetti di cui al suddetto articolo devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del D.P.C.M.174 del 7 febbraio 1994
b) età non inferiore ai 18 anni
c) l’assolvimento dell’obbligo scolastico
d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni a cui la procedura si riferisce (da intendersi per i soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni)
e) qualità morali e di condotta di cui all’art. 35, co. 6, del D. Lgs. 165/01
f) godimento dei diritti civili e politici
g) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo
h) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una PA per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma lettera d) del T.U., approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei C.C.N.L. relativi al personale dei vari comparti
i) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici
j) per i cittadini di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana
k) per coloro che non sono cittadini italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea i precedenti punti f), g), i) e j) si applicano solo in quanto compatibili.
È onere della PA procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali di ammissibilità ai fini dell’assunzione in servizio.
Ai fini della partecipazione, i candidati devono altresì essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali specifici per il tipo di profilo professionale richiesto. Non possono diversamente essere richiesti, come requisiti obbligatori, il possesso di particolari attestati diversi da quelli previsti per lo svolgimento della specifica mansione ovvero l’aver maturato esperienza pregressa nel medesimo ambito lavorativo.
Possono partecipare alla procedura di avviamento a selezione per rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
- le persone prive di impiego che hanno rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (di seguito DID) ai sensi dell’art. 19, co. 1, del D. Lgs. 150/2015;
- le persone che conservano lo stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 4, co. 15-quater del Decreto-Legge 4/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge 26/2019);
- le persone con stato della DID in sospensione;
- le persone occupate per le quali la normativa non prevede il rilascio della DID.
Diritto di precedenza: l’applicazione del “diritto di precedenza” nelle assunzioni a tempo indeterminato - introdotto dall’art. 36, co. 2 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., previsto dalla circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, al punto 3.4 e disciplinato dall’art. 24 del D. Lgs. 81/2015, è subordinato alla dichiarazione, da parte della PA procedente, della presenza di soggetti titolari del medesimo diritto. L’onere della comunicazione degli eventuali aventi diritto compete pertanto alla PA procedente; i CPI non sono in alcun modo responsabili dell’eventuale omissione della specifica comunicazione. Il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato è attribuito alle persone precedentemente assunte, ai sensi dell’art. 16 della L. 56/87, presso la medesima amministrazione con contratto a termine della durata superiore a sei mesi, entro e non oltre i 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, purché gli interessati abbiano manifestato la loro disponibilità in merito al datore di lavoro entro sei mesi dalla cessazione e le mansioni richieste corrispondano a quelle già espletate in esecuzione del rapporto a termine. Il diritto di precedenza può essere vantato solo a seguito di conclusione del rapporto di lavoro.
Possono partecipare alla procedura di avviamento a selezione per rapporti di lavoro a tempo determinato:
- le persone prive di impiego che hanno rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (di seguito DID) ai sensi dell’art. 19, co. 1, del D. Lgs. 150/2015.
Per ciascun profilo professionale è formulata una graduatoria in cui sono elencati, secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito, i candidati ammessi.
Concorrono a formare il punteggio complessivo, associato a ciascun candidato, i seguenti criteri:
1) Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con riferimento all’ultima attestazione valida alla data di presentazione della candidatura e rilevabile dal servizio di cooperazione applicativa ISEE di INPS
2) Data di rilascio DID
Il punteggio individuale viene calcolato secondo la seguente modalità:
- a ogni persona che partecipa all’avviamento a selezione sono attribuiti d’ufficio 100 punti
- al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni 1.000,00 euro di reddito desunto dall’ISEE, fino ad un massimo di 100 punti.
Il dato ISEE oltre le migliaia va arrotondato per difetto fino a 500,00 euro compreso; oltre 500,00 euro per eccesso.
È responsabilità del candidato provvedere in tempo utile all’aggiornamento della DSU in caso di ISEE con omissioni o difformità.
In caso di mancanza dell’ISEE si attribuiscono d’ufficio 50 punti.
Sono inoltre attribuiti:
- 6 punti a coloro che hanno rilasciato la DID anteriormente alla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico di avviamento a selezione in relazione al quale è presentata la candidatura e che non hanno rapporti di lavoro in essere alla data di presentazione della domanda;
- 2 punti a coloro che hanno rilasciato la DID a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico di avviamento a selezione, al fine di presentare la propria candidatura, e che non hanno rapporti di lavoro in essere alla data di presentazione della domanda;
- 2 punti a coloro che, alla data di presentazione della domanda, hanno in essere un rapporto di lavoro tale da consentire la conservazione dello stato di disoccupazione ai sensi della normativa in materia;
- 0 punti a coloro che, alla data di presentazione della domanda, hanno in essere rapporti di lavoro per i quali la normativa non preveda la conservazione dello stato di disoccupazione. Rientrano in tale categoria le persone con stato della DID in sospensione.
In caso di parità di punteggio, la preferenza è determinata dalla minore età.
In caso di ulteriore parità, la preferenza è attribuita al candidato che risulta più distante dal mercato del lavoro come da indice di profiling quantitativo.
Procedura di riesame
Avverso la graduatoria provvisoria e l’elenco degli esclusi, i candidati interessati possono presentare, mediante apposita funzionalità in SIUL, entro 8 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della stessa, richiesta di riesame debitamente motivata e documentata.
Nel caso in cui il candidato sia disoccupato percettore di strumento di sostegno al reddito/ammortizzatore sociale, come conseguenza della mancata accettazione dell’offerta di lavoro senza giustificato motivo, si applicano le sanzioni previste dalla specifica normativa in materia.
A tutti i candidati disoccupati, indipendentemente dallo status di “percettore”, a seguito della mancata presentazione alla prova di selezione o della mancata accettazione dell’offerta di lavoro senza giustificato motivo, si applica, a titolo di sanzione, il divieto di partecipare, per numero 6 mesi, a qualsiasi procedura di avviamento a selezione a livello regionale.
Link accesso rapido Siul: https://siul.servizirl.it/siulhome/
Per supporto tecnico relativo al sistema Siul contattare il numero verde di regione Lombardia 800591826.