Chi intende assumere con contratto di lavoro subordinato non stagionale una persona extracomunitaria residente all’estero deve compiere due passaggi:
- Presentare istanza di nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione secondo le modalità previste dalla circolare congiunta Ministero dell’Interno/Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 agosto 2023 prot. n. 4518.
- Presentare al Centro per l’Impiego competente, una richiesta di personale attraverso l’apposito modulo (All. 3 Circolare Interministeriale prot. 8047 del 16/1/2025), per verificare preventivamente l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio italiano con le caratteristiche richieste.
Il Centro per l’Impiego istruisce la richiesta e la pubblicizza.
La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si intende compiuta in uno di questi casi:
- ai sensi dell’art. 22, comma 2 bis TUI come modificato dal decreto legge n. 145/2024, se il Centro per l’Impiego di riferimento non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro, la preventiva verifica, si intende esperita con esito negativo (silenzio assenso).
- Al contrario, nel caso in cui un lavoratore sia stato inviato per un colloquio, il datore di lavoro si impegna a comunicare al Centro per l’impiego l’esito della selezione e ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta.
In particolare, il datore di lavoro si impegna a comunicare, entro venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale (art. 9 comma 5 lett. c D.P.C.M. 02/10/2025):
- la mancata presentazione senza giustificato motivo,
o, in alternativa
- la non idoneità accertata ad esito dell’attività di selezione
del lavoratore inviato dal Centro per l’impiego, distinguendo in particolare il caso in cui l’inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale.
L’esito della verifica dovrà in ogni caso essere dichiarato dal datore di lavoro attraverso un’autocertificazione (All. 4 Circolare Interministeriale prot. 8047 del 16/1/2025) che il datore stesso dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.
Il datore di lavoro dovrà comunicare tempestivamente al centro per l’impiego:
- l’esito del colloquio di selezione;
- ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta;
- che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si è presentato al colloquio di selezione, né ha fornito un motivo giustificato per l’assenza;
- che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non è risultato idoneo al colloquio di selezione, oppure
- che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego ha rifiutato la proposta contrattuale.
Modulistica e documentazione
Inviare le richieste al CPI competente
CPI di Como:
preselcomo@provincia.como.it
0318255700 (Opzione 2, poi opzione 1, infine opzione 3)
CPI di Appiano Gentile:
preselappiano@provincia.como.it
0318255700 (Opzione 2, poi opzione 1, infine opzione 1)
CPI di Cantù:
preselca@provincia.como.it
0318255700 (Opzione 2, poi opzione 1, infine opzione 2)
CPI di Erba:
preselerba@provincia.como.it
0318255700 (Opzione 2, poi opzione 1, infine opzione 4)
CPI di Menaggio:
preselmenaggio@provincia.como.it
0318255700 (Opzione 2, poi opzione 1, infine opzione 5)
